Imposta sostitutiva per chi ha partita Iva con regime forfettario. Il calendario per pagare le tasse cambia. Doppio appuntamento, vediamo cosa succederà nel dettaglio nei prossimi mesi.
Hai una partita Iva con regime forfettario e regime di vantaggio? Occhio al nuovo calendario delle scadenze per pagare le tasse. Non sai se pagare a luglio o a settembre? Te lo diciamo noi, passaggio per passaggio, per non sbagliare.
La proroga annunciata dal MEF cambia, per il 2023, la scadenze per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta dalle partite IVA che agiscono nel regime forfettario e in quello di vantaggio. La data ufficiale per pagare le imposte sui redditi (Irpef, Ires, cedolare secca, Irap) è il 30 giugno. In questa data hanno ad oggi hanno pagato dipendenti e pensionati.
Quest’anno si è ripetuto quanto accaduto nel 2020, in seguito al Covid, con lo sdoppiamento della scadenza per le partite IVA nei regimi precedentemente precisati. La proroga interessa non solo questi contribuenti ma anche: coloro che applicano gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità) e i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli ISA.
I contribuenti in regime forfettario e di vantaggio pagano un’imposta che non è IRPEF, pagano, invece, un’imposta sostitutiva versata in acconto e saldo. Prima le scadenze erano previste per il 30 giugno 2023 – saldo 2022 e primo acconto 2023 e poi in autunno, il 30 novembre 2023 – secondo o unico acconto 2023.
Dal momento che il 30 luglio è sabato si slitta al primo agosto. Ma questa data cade esattamente nel mezzo della sospensione estiva feriale, la scadenza slitta al 22 agosto 2022.
Resta fermo che il saldo e primo acconto che si possono rateizzare al massimo fino a novembre. Non si può, invece, rateizzare il secondo o unico acconto.
Il pagamento va effettuato inserendo alcuni codici tributo che si distinguono in base alla data da rispettare. Per il primo acconto il codice del tributo da utilizzare per coloro che godono di un regime forfettario è 1790. Per il saldo invece il codice è 1792. Per il secondo ed unico acconto 1791. I titolari di partita iva in regime di vantaggio devono utilizzare: per il primo acconto il 1793; per il saldo il codice tributo 1795 ; per il secondo è unico acconto 1794.