Ci si chiede se le donne vedove possano cumulare in certi casi l’assegno sociale e la reversibilità del marito dall’INPS. Ecco cosa c’è da sapere nel dettaglio.
Molte donne ricevono per la morte del marito una pensione di reversibilità. Nel caso in cui la moglie percepisse l’assegno unico, ci si chiede se possa cumulare anche la reversibilità dovuta alla scomparsa del coniuge. Le due misure non sono infatti alternative l’una all’altra, e sarebbero in certi casi anche cumulabili.
L’erogazione delle due soluzioni al superstite è infatti possibile solo a determinate condizioni e fino ad un certo limite. Ecco quando potrebbe succedere in base agli importi stabiliti.
Alla morte del marito la vedova senza reddito dovrebbe percepire la sua reversibilità, che, stando ad una media, dovrebbe aggirarsi intorno al 60% rispetto a quella originaria erogata al defunto marito. Per quanto invece concerne l’assegno sociale, questo viene trasmesso a dei soggetti titolari di determinati redditi, le cui soglie non sono in grado di garantire l’autosufficienza economica. Ciò avviene solitamente quando i percettori di assegno sociale non hanno alle spalle contribuiti bastevoli per una pensione regolare disposta dall’Istituto di Previdenza Sociale.
Ora capita che, in caso di morte del marito, l’assegno sociale delle moglie potrebbe venire messo in discussione in luogo della reversibilità.
No. L’assegno sociale può tranquillamente coesistere con la misura di reversibilità del coniuge defunto. Ciò avviene in determinate circostanze, ossia quando la reversibilità sia inferiore a certi livelli economici stabiliti dalla normativa.
C’è da dire pure che tali limiti variano di anno in anno in base al tasso di inflazione e secondo il meccanismo della perequazione. Tuttavia il diritto alla fruizione dell’assegno decade quando l’importo della pensione di reversibilità è superiore a 5.818,93 euro, vale a dire 447, 61 euro mensili. In caso di quota inferiore, l’importo dell’assegno è solo ridotto. La cumulabilità tra assegno e reversibilità è possibile laddove entrambe le misure non superino insieme i 447, 61 euro al mese.